Oggetto del contendere è la contestazione e conseguente recupero mosso dall'Agenzia delle entrate a una società in ordine alla fruizione della detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su un immobile non strumentale all'attività esercitata, perché locato e configurato quale "immobile merce" o "patrimoniale" per essere l'oggetto dell'attività svolta e non avendo la destinazione di diretto impiego per gli scopi, tipicamente, societari.
Nella sentenza n. 73/2018 pronunciata il 12 giugno, la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Sondrio preliminarmente precisa come la legge nr. 296/2006 preveda all'art. 1, commi 344-347, delle detrazioni d' imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e come l'art. 2 del D.M 19/02/2007 estenda, espressamente, l'agevolazione" ... ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi ... sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti" con ciò non esplicitando eventuali strumentalità del bene o situazioni ostative concernenti immobili destinati alla vendita o alla locazione.
La normativa di cui trattasi “ha lo scopo di favorire il risparmio energetico in senso generale riversandosi tale risparmio non solo sul sistema economico ma anche sull'economia aziendale mediante una rivalutazione di beni nei quali si possono ricomprendere, pure, quelli non strumentali rendendoli competitivi rispetto a quelli di recente costruzione”.
Nel caso in esame, l'intervento è stato effettuato su un immobile di proprietà sito nel Comune di Edolo (BS) per fini migliorativi e del quale la società manteneva, comunque, il possesso e le fatture allegate.
“A ciò si aggiunge il fatto”, evidenzia la Ctp di Sondrio, “che la società ha come oggetto secondario dell'attività la locazione di immobili che, a detta della contribuente, sono stati "regolarmente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili". Da quanto sopra emerge che l'immobile di cui trattasi al momento dell'intervento era posseduto e plausibilmente, anche detenuto dalla ricorrente che, in ogni caso, ne manteneva il possesso in quanto, in materia di locazioni, il locatore conserva, comunque, il possesso vertendosi in ipotesi di possesso senza detenzione”.
Al riguardo, “mentre appare condivisibile l'argomentazione secondo cui non si può trarre alcun beneficio da interventi sui cosiddetti "beni merce'', ad esempio su immobili oggetto di operazioni di ristrutturazione e rivendita costituenti attività di produzione e scambio, il problema riguardante gli immobili locati a terzi che, nell'ottica dell'Agenzia, non rientrerebbero nella categoria dei beni strumentali per l'attività, trova conclusioni di segno opposto.
Dette operazioni rientrano nell'oggetto societario e, quindi, nell'attività di impresa secondaria di locazione di immobili e, pertanto, acquistano natura strumentale proprio in riferimento alla precitata attività atteso che l'immobile locato risulta connesso e conferente ai preposti obiettivi societari.
Va, anche, considerato che l'argomentazione secondo la quale della fruizione del beneficio si avvantaggerebbe soltanto l'affittuario non appare dirimente atteso che, in definitiva, l'affittuario è il fruitore degli effetti dell'operazione ma è il proprietario dell'immobile che trae una miglioria diretta avendo rivalutato l'immobile sotto l'aspetto del risparmio energetico con conseguente incremento di valore. Sul punto vanno condivise le sentenza nr. 1077 del 26.02.2016 della CTR di Milano nonché la decisione nr. 66 della CTR Lombardia di Brescia del 16/06/2015”.
In sostanza, conclude la Ctp di Sondrio, “la detrazione spetta sulle spese sostenute per il risparmio energetico su immobili di proprietà, anche se concessi in locazione a terzi, non ponendo la normativa vigente alcun limite al riguardo”.
Ciò “anche in considerazione che le finalità legislative in merito ineriscono l'incentivazione degli interventi di cui trattasi in un ottica di interesse pubblico al risparmio energetico, alla riduzione dell'inquinamento ed, al contempo, ad una crescita dei consumi (CTP. Lecco nr. 177/03/2015)”.
Se il Legislatore avesse voluto limitare la fruizione del beneficio “avrebbe dovuto, esplicitamente, prevedere la restrizione, in via diretta, nel disposto normativo. Non avrebbe, poi, alcun senso, considerato che la normativa intende agevolare il miglioramento della resa termica degli edifici, negare il" bonus" ad un soggetto che, per i propri obiettivi sociali investe in fabbricati per porli sul mercato. Fabbricati che, nella fattispecie, ed in relazione alle fattualità societarie debbono ritenersi come strumentali ed utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale”.