Sentenze

Impatto sulla salute delle centrali a biomasse: i paletti all'assimilazione alle centrali termoelettriche

Tar Marche: non si può concludere per la natura di industria insalubre di un impianto a biomasse sulla base del mero riferimento alla terminologia o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato

lunedì 13 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 27/2017 pubblicata il 7 gennaio, il Tar per le Marche ha ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza, l’assimilazione delle centrali a biomasse alle centrali termoelettriche previste dal DM. 5.9.1994 non può essere operata “solo sulla base di considerazioni terminologiche o delle soluzioni adottate dalla Presidenza del Consiglio con riferimento ad altri impianti”, ma deve “considerare, sulla base di idonei contributi tecnici, l’omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse (non considerati in sede di emanazione del DM 5 settembre 1994, in quanto non particolarmente diffusi all’epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell’emissione di “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” e, quindi, in definitiva, del possibile impatto sulle salute degli abitanti le zone circostanti”.

In assenza “di una valutazione in sede di decreto ministeriale e di una valutazione tecnica in ordine alla sostanziale equivalenza degli impatti dannosi sulla salute derivanti dalle centrali termoelettriche (nella versione tecnologica prevalente nel 1994) e dalle centrali a biomasse”, non si può concludere “per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato”.

Non si può dunque ritenere “che gli impianti a biomasse siano ricompresi – in quanto tali - nell’ambito delle industrie insalubri. Inoltre, non si può ricorrere all’analogia in sede di elencazione degli impianti che rientrano nella insalubrità, nelle varie classi di cui essa consiste”. Oltre a ciò, l’impianto di biogas non può essere qualificato come impianto di recupero di rifiuti.

Nel caso in esame, la Provincia di Macerata, recependo il parere ASUR Marche, ha prescritto la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 216 R.D. n. 1265 del 1934 al Sindaco del Comune di Cingoli. Secondo il Tar Marche, la classificazione dell’impianto - di cogenerazione da 50 kWe alimentato a biomasse - come insalubre di I classe in quanto assimilabile alle industrie termoelettriche è “apodittica e priva di qualsiasi indagine concreta sulle emissioni e sul rischio per la salubrità”.

In allegato il testo della sentenza

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