Nella Gazzetta Ufficiale di ieri 30 giugno 2016 è stato pubblicato il regolamento (decreto 19 maggio 2016, n. 118 del ministero dell'Ambiente) che aggiorna i valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 15 luglio, stabilisce che nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, la tabella della lettera a) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».
Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno « - » e' inserito il valore «50».
Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «30» del terzo rigo e' sostituito dal seguente «20 mg/Nm³».
Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorita' competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'autorita' competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'autorita' competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni.
L'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei piu' brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.