Il 15 luglio 2016 è entrato in vigore il decreto 19 maggio 2016, n. 118 del ministero dell'Ambiente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016) che aggiorna i valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (LEGGI TUTTO).
In linea con questo regolamento nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1648 “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWT alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"”.
Pubblicata sul Burert n. 327 del 2 novembre scorso, questa Dgr modifica il valore limite regionale di emissione di Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale), escluso il metano, per gli impianti a biogas con potenza termica pari o inferiore a 3 MW termici. Viene sostituito, al punto 7 dell'allegato 1 della DGR 1496/2011, alla voce “Limiti per impianti nuovi”, il valore «150 mg/Nm³» con il valore «100 mg/Nm³» relativamente a tutti gli impianti con potenza termica nominale uguale o minore di 3 MW, così come riportato nella tabella: