Sentenze

Impianti a biomassa e biogas, la Corte costituzionale boccia le restrizioni della Regione Veneto

Illegittimi i commi 2 e 5 dell'art. 111 della legge regionale n. 30/2016 del Veneto

lunedì 9 aprile 2018 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 69/2018 depositata il 5 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 111, commi 2 e 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

L’art. 111 della legge regionale in esame interviene in materia di impianti energetici, in relazione alle condizioni per l’autorizzazione di impianti energetici a biomassa, a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione.

Esso prevede, nei commi impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri: «[…] 2. Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

a) per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:

1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;

2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;

b) per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:

1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;

2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

3. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all’esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l’esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

4. In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

5. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

[…]

7. Sino all’entrata in vigore delle Linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall’imprenditore agricolo a titolo principale.

8. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

[…]».

Del suddetto art. 111 la Consulta ha bocciato il comma 2 – che stabilisce le distanze minime degli impianti a biomassa, a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione (di potenza superiore a 1.000 e ai 3.000 kW) rispetto alle residenze civili sparse e concentrate – e il comma 5 nella parte in cui prevede che «I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale […], e, ove presenti, ai piani energetici comunali». Questa previsione è in contrasto con il paragrafo 14.5. delle Linee guida il quale sancisce chiaramente che il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano energetico regionale (PER), o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, non preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio.

La sentenza n. 69/2018 della Corte costituzionale

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