“L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.”
Lo ha stabilito la prima sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 7 marzo 2018 causa C 31/17.
Il caso in esame riguarda una controversia fra una società francese e il ministero francese dell’Economia e delle Finanze relativamente alla tassazione del gas naturale utilizzato da un impianto di cogenerazione al fine della generazione combinata di calore e di elettricità.
Nella sentenza la Corte Ue ha precisato che va esteso anche all’impianto di cogenerazione l'obbligo di esentare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, previsto dall’14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE. Altrimenti, si configurerebbe il rischio di doppia imposizione che la normativa comunitaria vuole escludere in maniera categorica.