Bioedilizia

Impianti di microcogenerazione, entrati in vigore i modelli unici

Dal 25 settembre 2017 operativa la modulistica semplificata per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e alimentati da fonti rinnovabili

lunedì 25 settembre 2017 - Redazione Build News

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Lo scorso 29 marzo è entrato in vigore il decreto del Mise 16 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2017, che disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dei suddetti impianti, sono approvati i modelli unici di cui all'allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento, e all'allegato 2, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. Gli allegati 1 e 2 sono costituiti da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2017 I MODELLI UNICI. A partire da oggi 25 settembre 2017, cioè decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in prelievo;

c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;

d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;

f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE E COMPITI DEI SOGGETTI INTERESSATI. Il decreto disciplina (art. 3) le modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettronico e i compiti dei soggetti interessati (art. 4).

In allegato il decreto e i modelli unici

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