Efficientamento energetico

Impianti di microcogenerazione: lo schema di decreto che approva il Modello Unico

Dall'Aeegsi parere favorevole con suggerimenti sullo schema di DM per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e alimentati da fonti rinnovabili

lunedì 20 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Con una lettera del 19 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità per l'energia uno schema di decreto ministeriale che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il Modello Unico da utilizzare per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche.

Lo schema di decreto ministeriale prevede una procedura analoga a quella prevista, per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, dal decreto ministeriale 19 maggio 2015.

Più in dettaglio, lo schema di decreto ministeriale trova applicazione per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche (articolo 2, comma 1):

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;

- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

- alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;

- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;

- non determinanti alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, ove ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04;

- aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW.

DUE MODELLI. Lo schema di decreto ministeriale prevede l’esistenza di due distinti Modelli Unici, molto simili nella struttura e nel contenuto:

1) Modello Unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento (Allegato 1 allo schema di decreto ministeriale);

2) Modello Unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (Allegato 2 allo schema di decreto ministeriale);

Tali Modelli Unici, come già previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici, intendono sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete) e consentendo una significativa semplificazione della procedura.

Entrambi i Modelli Unici sono costituiti da due parti:

- la prima finalizzata alla comunicazione di prossimo avvio della realizzazione dell’impianto di microcogenerazione, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per l’addebito dei costi di connessione, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate, al conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l’inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e alla comunicazione che l’energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare una corrispondente utenza termica;

- la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate), alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto e alla comunicazione di avere denunciato l’impianto termico ad acqua calda;

LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO. Lo schema di decreto ministeriale prevede anche che:

- nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall’Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);

- nei casi che non dovessero rientrare nel precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall’Autorità in materia di connessioni (articolo 3, commi 6 e 7);

- i gestori di rete, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, implementino gli applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015 adeguandoli al nuovo decreto ministeriale, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);

- il GSE, Terna S.p.a, le Regioni e i Comuni possano stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico (articolo 4, comma 2);

- l’Autorità vigili sull’attuazione del decreto ministeriale da parte dei gestori di rete ed eventualmente aggiorni i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 3), prevedendo, in particolare che:

i. i soggetti richiedenti per gli impianti di microcogenerazione per cui siano previsti lavori semplici per la connessione esclusivamente limitati all’installazione del gruppo di misura, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;

ii. il predetto corrispettivo sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di presentazione della Parte I del Modello Unico e sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente dopo aver verificato che, ai fini della connessione, siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura;

iii. l’importo del predetto corrispettivo e le rate di cui è composto siano determinati e aggiornati dall’Autorità in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività, riferite agli impianti di microcogenerazione per cui siano previsti lavori semplici per la connessione esclusivamente limitati all’installazione del gruppo di misura;

- fino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea, si applichi il corrispettivo di cui all’articolo 12, comma 12.1, del TICA (corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento), come vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale (articolo 4, comma 4);

- il gestore di rete fornisca al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il soggetto richiedente durante la fase di esercizio dell’impianto di microcogenerazione e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita del medesimo impianto di microcogenerazione (articolo 4, comma 5).

PARERE FAVOREVOLE DELL'AEEGSI CON SUGGERIMENTI. Con il parere 63/2017/i/efr del 16 febbraio 2017, l'Autorità per l'energia ha dato l'ok allo schema di decreto ministeriale, suggerendo di valutare l’opportunità di:

a) esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo contestualmente agli impianti di microcogenerazione di cui allo schema di decreto. In tal caso è altresì opportuno prevedere che vengano sempre comunicati la marca e il modello degli eventuali sistemi di accumulo;

b) prevedere che, nella Parte I dei Modelli Unici, il soggetto richiedente specifichi nella propria dichiarazione quale sia l’utenza termica presso la quale l’energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare i relativi consumi termici;

c) prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sia antecedente alla data di invio della Parte I dei Modelli Unici;

d) prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come interfaccia unica il sistema GAUDÌ affinché, come già evidenziato nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, si possano sfruttare pienamente le potenzialità del medesimo sistema, evitando duplicazioni e canali comunicativi addizionali; e che sia il sistema GAUDÌ a mettere a disposizione dell’impresa distributrice le informazioni necessarie per dare seguito alla richiesta di connessione, la cui individuazione può essere demandata all’Autorità, garantendo comunque al soggetto richiedente la presenza di un’unica interfaccia ai fini dell’avvio della procedura di connessione;

e) estendere l’impostazione di cui alla lettera d) anche agli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015;

f) estendere il Modello Unico, tenendo conto di quanto esposto alla lettera d) nonché le ulteriori disposizioni previste dallo schema di decreto ministeriale a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo (ivi inclusi quelli che vengono installati presso impianti alimentati da fonti rinnovabili o di microcogenerazione già esistenti), completando contestualmente l’attuazione di quanto previsto dal mandato di cui l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11.

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