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Impianti di produzione di energia elettrica e regolamento RfG: indicazioni dall'Arera

La scadenza del 17 novembre 2018 entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna non è vincolante

giovedì 14 febbraio 2019 - Redazione Build News

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L'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha pubblicato ieri un comunicato concernente la classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG.

Nel comunicato l'Autorità ricorda che il Regolamento (UE) 2016/631 (regolamento RfG – Requirements for Generators) della Commissione europea, del 14 aprile 2016, istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica al sistema interconnesso, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell’energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea. Il regolamento stabilisce, inoltre, obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacita? degli impianti di generazione di energia elettrica, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parita? in tutta l’Unione europea.

Il regolamento RfG:

- è obbligatorio in tutti i propri elementi in ciascuno degli Stati membri;

- è entrato in vigore il 17 maggio 2016 (20 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);

- troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 (3 anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) per i “nuovi” gruppi di generazione, come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento.

Inoltre, il regolamento RfG:

- all’articolo 4, paragrafo 1, prevede che i requisiti del medesimo regolamento europeo non si applicano ai gruppi di generazione esistenti (al netto di alcune casistiche descritte nel medesimo articolo 4, paragrafo 1);

- all’articolo 4, paragrafo 2, prevede, tra l’altro, che “Ai fini del presente regolamento, un gruppo di generazione è considerato esistente se:

a) è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento [17 maggio 2016, NdR]; oppure

b) il titolare dell’impianto di generazione ha concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni [17 maggio 2018, NdR] dall’entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell’impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [17 novembre 2018, NdR] dall’entrata in vigore del regolamento.

La notifica trasmessa dal titolare dell’impianto di generazione al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell’entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare. […]”.

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ AI FINI DEL RECEPIMENTO IN ITALIA DEL REGOLAMENTO RFG. L’Autorita?, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato, tra l’altro, all’implementazione in Italia del regolamento RfG, integrandolo nella regolazione vigente e prevedendo, affinché il regolamento RfG possa trovare piena efficacia in Italia a decorrere dal 27 aprile 2019, di aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione (contenute nel Codice di rete di Terna S.p.A., nella Norma CEI 0-16 e nella Norma CEI 0-21).

Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 67/2017/R/eel, l’Autorita?, tra l’altro:

- con la deliberazione 384/2018/R/eel:

a) ha approvato le proposte di modifica degli Allegati A.4, A.11, A.17, A.53 e A.68 al Codice di rete presentate da Terna nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del Codice di Rete, richiedendo di adeguare le prescrizioni tecniche dei predetti Allegati A.17 e A.68 all’attuale evoluzione tecnologica e al regolamento RfG;

b) ha previsto, ai fini dell’applicazione delle nuove versioni degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete, che un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla rete di trasmissione nazionale (RTN) per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale uguale o maggiore di 110 kV:

i. se già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG (e quindi non soggetto, tra l’altro, all’applicazione della nuova versione degli Allegati A.17 e A.68) senza effettuare ulteriori verifiche, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018;

ii. altrimenti possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG solo qualora il titolare comunichi entro il 17 novembre 2018, a Terna e al gestore di rete (se diverso), che il contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali sia stato concluso entro il 17 maggio 2018. A tal fine la notifica trasmessa dal titolare dell’impianto di produzione a Terna e al gestore di rete (se diverso) deve indicare almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell’entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento RfG;

- con la deliberazione 592/2018/R/eel:

a) ha positivamente verificato la proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RFG predisposta da Terna;

b) analogamente a quanto già disposto con la deliberazione 384/2018/R/eel e per semplicità applicativa, ha previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica, connessi a reti elettriche di distribuzione ovvero alla RTN, indipendentemente dal livello di tensione delle medesime reti, già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), possano essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG (e quindi non essere soggetti alla nuova normativa tecnica) senza effettuare ulteriori verifiche.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRA GLI IMPIANTI ESISTENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO RFG. Considerando le disposizioni del regolamento RfG e delle deliberazioni 384/2018/R/eel e 592/2018/R/eel precedentemente descritte, si evince che in Italia:

- gli impianti di produzione di energia elettrica già entrati in esercizio alla data del 13 luglio 2018 possano essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018;

- gli impianti di produzione di energia elettrica entrati in esercizio successivamente alla data del 13 luglio 2018, per i quali per i quali i relativi titolari abbiano concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e per i quali siano state comunicate le conclusioni dei predetti contratti al pertinente gestore di sistema e Terna entro il 17 novembre 2018, possano essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG.

L'Arera evidenzia, a tal proposito, che, come condiviso nell’ambito del tavolo tecnico delle Autorità di regolazione europee competente per le valutazioni sull’implementazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 novembre 2018 entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna è da considerarsi non vincolante. Rimane, invece, vincolante, per la classificazione come impianto esistente ai fini dell’applicazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre aver perfezionato il contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali.

Pertanto, si invitano i produttori di energia elettrica che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e che non abbiano provveduto alla notifica all’impresa distributrice competente e a Terna entro la scadenza del 17 novembre 2018 a trasmettere celermente copia dei medesimi contratti all’impresa distributrice territorialmente competente e a Terna al fine di classificare i propri impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG.

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