Per un principio di simmetria, il geometra, così come può svolgere attività di progettazione, di direzione e di vigilanza con riferimento a «modeste costruzioni civili», può anche presentare domande riguardanti la verifica di impianti di riscaldamento nelle medesime costruzioni.
Lo ha stabilito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2107/2015 depositata il 27 aprile.
LA VICENDA. Il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova e il suo Presidente in carica, geometra Luciano Piccinelli, hanno appellato la sentenza del TAR Liguria n. 166/2006, che ha dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile il ricorso per l'annullamento della nota 28 gennaio 2002, n. 4146, con cui il dirigente del Comune di Genova ha disposto la non conformità della relazione tecnica presentata da un geometra nell’ambito di una domanda in sanatoria di opere edilizie riguardante la verifica di un impianto di riscaldamento installato in un’abitazione.
Tale atto è stato emesso poiché questo documento non è stato sottoscritto da un professionista (ingegnere o perito industriale) abilitato alla redazione di progetti impiantistici, come richiesto, in base all’interpretazione sostenuta dal Comune, dall’art. 6, comma 1, della legge n. 46/1990 e dall’art. 4 del DPR n. 477/1991.
Con la sentenza n. 2107/2015, il Consiglio di Stato ha dato in parte ragione al Collegio dei Geometri.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, “la questione sostanziale oggetto del giudizio deve essere decisa su base esclusivamente normativa. Spetta infatti al legislatore definire espressamente i limiti di competenza di tipo generale rispetto a quelle tecnicamente più specifiche”. Vanno pertanto valutati gli effetti del combinato disposto costituito dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e dagli ordinamenti professionali a cui rinvia in particolare l’art. 6, comma 1, della medesima legge: "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze".
RINVIO ALLE RISPETTIVE COMPETENZE. La questione – osserva il Consiglio di Stato – va risolta per ciascuna categoria professionale all’interno del rispettivo ordinamento e secondo le logiche specifiche che lo informano. Per quanto riguarda i geometri, “deve essere quindi considerato che le loro competenze nella materia di cui al presente giudizio derivano da una competenza più generale alla progettazione di edifici ‘di modesta entità’”. Quindi, vanno esaminate le disposizioni dell’art. 16, lett. m)., del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare nella progettazione, nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni civili. “Non vi sono ragioni per escludere che questa norma risponda al rinvio, del tutto aperto e privo di specificazioni o di esclusioni, operato dal soprarichiamato art. 6, primo comma, della legge 5 marzo 1990, n. 46, nei limiti del tipo di costruzioni considerate”.
L’impianto di riscaldamento, osserva il Consiglio di Stato, deve considerarsi “una parte essenziale della costruzione e il geometra è, in mancanza di esplicite disposizioni contrarie, certamente abilitato a progettarne la realizzazione nell’ambito della progettazione complessiva, al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della costruzione alla quale l’impianto di riscaldamento non può non commisurarsi”.