Due società, operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno presentato istanza per l’autorizzazione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Casalbore in Provincia di Avellino.
Nelle more dell’approvazione del progetto, la Regione Campania ha approvato le seguenti delibere, aventi ad oggetto la localizzazione e la regolamentazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica:
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 533 del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'istallazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 Kw, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 legge regionale 5 aprile 2016 n° 6”, con l'allegato documento denominato “Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21.11.2016;
- il Decreto dirigenziale n° 442 del 5 dicembre 2016 del Dirigente del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania-Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività produttive-U.O.D.4-UOD Energia e carburanti, avente ad oggetto “DGR n° 533 del 04/10/2016. Individuazione Comuni “Saturi”, con relativi allegati 1 “Calcolo del carico insediativo medio regionale e comunale” e 2 “Elenco dei Comuni saturi”, notificato al Comune di Foiano di Val Fortore in data 06.12.2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 07.12.2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 532 del 4 ottobre 2016 e l'allegato documento denominato “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”.
Secondo le due società, che hanno presentato ricorso al Tar con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), i predetti provvedimenti contengono disposizioni in contrasto con la disciplina nazionale ed europea in materia di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, ingiustificate e lesive degli interessi delle istanti.
Con l'ordinanza n. 1706/2018 pubblicata il 19 marzo, il Tar Campania ha chiesto alla Regione, al fine di decidere, documentati chiarimenti sui seguenti punti:
a) con riguardo all’individuazione dei cd. Comuni saturi: le ragioni per le quali sia stato adottato il parametro della potenza complessivamente installata, con eventuale allegazione di relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuto all’individuazione del detto criterio, così come formulato nella delibera impugnata;
b) con riguardo agli impianti situati in “aree idonee” e alla possibilità di richiedere un repowering totale con la previsione di un obbligo di “riduzione del numero degli aerogeneratori pari almeno al 30%”: come sia stato determinato tale coefficiente di riduzione, con allegazione di eventuali relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuto all’individuazione del coefficiente, così come formulato nella delibera impugnata;
c) con riferimento agli impianti realizzati su aree non idonee: perché sia stato previsto un divieto di repowering, nonché un divieto di attività di manutenzione straordinaria, con allegazione di eventuali relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuto all’imposizione di tali divieti, così come formulati nella delibera impugnata;
d) con riferimento alla disposizione che fissa in 25 anni il termine di efficacia dell’autorizzazione unica: come e per quali ragioni sia stata presunta una durata massima di vita utile dell’impianto non superiore a 25 anni, con allegazione di eventuali relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuti alla determinazione di tale durata, così come formulata nella delibera impugnata;
e) con riguardo alla determinazione dell’indice di saturazione: se sia fatto riferimento ai soli impianti registrati dal GSE o se sia tenuto conto anche dell’esistenza di impianti non incentivati presenti nel territorio regionale; con allegazione di eventuali relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuti a tale determinazione;
f) con riguardo ai tratti identitari di aree regionali “considerate di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione”, quali siano gli specifici criteri adottati per l’individuazione delle stesse aree e gli specifici valori paesaggistici da tutelare, con allegazione di eventuali relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuti a tale individuazione.
La Regione Campania dovrà provvedere all’adempimento dei predetti incombenti istruttori entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito è fissata alla data del 20 novembre 2018.
In allegato l'ordinanza n. 1706/2018 del Tar Campania