Le controversie concernenti la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, anche quando involgono l’accertamento della disciplina delle distanze, implicano l’accertamento della legittimità dei provvedimenti autorizzatori e, essendo riferibili alla materia delle infrastrutture energetiche e dell’uso del territorio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f) ed o) del codice del processo amministrativo.
Lo ha precisato la Cassazione civile (sezioni unite) nell'ordinanza n. 18165 depositata il 24 luglio 2017.
La Corte di cassazione si è pronunciata nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa in merito ad una controversia avente ad oggetto la domanda di immediata rimozione - ovvero di riposizionamento a distanza non pregiudizievole o di inibizione o regolamentazione del relativo funzionamento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguentemente lamentati - di una centrale eolica realizzata mediante l’installazione di 5 aereogeneratori collegati alla rete di trasmissione nazionale di energia elettrica.