I produttori titolari di impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW, connessi alla rete di media tensione che hanno presentato la richiesta di connessione in data antecedente al 1° gennaio 2013, sono tenuti (come previsto dalla delibera 421/2014/R/eel dell’Aeegsi) ad adeguare gli impianti per consentire il teledistacco di cui all’Allegato A72 del Codice di Rete di Terna.
Pertanto, comunica il Gse, i produttori interessati devono, entro il 31 gennaio 2016, adeguare i propri impianti alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III.
Il Gestore dei servizi energetici ricorda che, “nei casi di segnalazione da parte dell’impresa distributrice di mancato adeguamento degli impianti di produzione a quanto sopra indicato, sospenderà l’erogazione degli incentivi nonché l’efficacia delle convenzioni di Ritiro dedicato e Scambio sul posto.
I titolari degli impianti interessati dalla sospensione delle convenzioni e/o dell’erogazione degli incentivi riceveranno dal GSE una notifica a mezzo e-mail con i riferimenti dell’impianto e del relativo rapporto contrattuale oggetto di sospensione.
Tale sospensione – conclude la nota del Gse - non comporta alcuna decurtazione degli incentivi spettanti, fermo restando che il ripristino dell’erogazione dei corrispettivi sospesi potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione dell’impresa distributrice competente che attesti l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione”.