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Impianti eolici e fv, il Governo impugna la moratoria della Regione siciliana

Secondo Palazzo Chigi varie norme della finanziaria regionale eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali

lunedì 9 luglio 2018 - Redazione Build News

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione di venerdì 6 luglio, ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali.

Secondo il Governo alcune norme, incidendo sulle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici e sulle modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché sulle concessioni per i beni demaniali marittimi, contrastano rispettivamente con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, nonché con il principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Ricordiamo che l'art. 17 impugnato della suddetta legge regionale siciliana ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici per 120 giorni a partire dall’11 maggio 2018. Si tratta di fatto di una moratoria voluta dalla Regione “al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione regionale, gli effetti sul paesaggio e sull’ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica […]”, si legge nel testo della legge.

Per il Consiglio dei ministri ulteriori norme in materia, tra l’altro, di edilizia e di previdenza violano l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando prive della necessaria copertura finanziaria.

Altre disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento in quiescenza del personale regionale invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di previdenza sociale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), ed o), della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Altre norme riguardanti la spesa sanitaria contrastano con i principi fondamentali riservati al legislatore statale in materia di “tutela della salute” e di “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, ledendo altresì i livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, lett. m), della Costituzione.

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