Con nota acquisita con prot. n. 0015973MITE del 03-02-2023, la Regione Campania ha presentato al MASE istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022 con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.
L’art. 10 del D.L. n. 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” - Decreto Aiuti), convertito in legge n. 91/2022, ha modificato alcune tipologie di cui all’Allegato II alla parte seconda del Dlgs 152/2006.
La Regione ha posto il seguente quesito: “Chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 o se tale modifica vada applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D.Lgs. n. 152/2006”.
Riportiamo il chiarimento fornito dal MASE con la risposta 24 aprile 2023, n. 65335:
“L’art 10 del D.L. 50/2022 alla lettera d) del comma 1, reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell’obbligo di sottoposizione a VIA statale.
Ai fini di interesse del presente interpello si specifica che il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA.
Alcun utile richiamo può essere effettuato al D.M. 10/09/2010 per la determinazione della potenza dell’impianto a ciò ostando sia la previsione tassativa contenuta nella norma sia la diversa natura giuridica degli atti essendo il DL atto normativo e il DM atto amministrativo che inoltre nel caso specifico afferisce a normativa differente e precedente rispetto a quella in esame.
Dal contenuto della norma discende dunque che alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del DL 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.”