L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha pubblicato una circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici.
Nelle more dell’aggiornamento/revisione della regolamentazione specifica, la circolare – il cui testo riportiamo qui sotto - fornisce chiarimenti ai numerosi quesiti posti da enti pubblici e operatori privati.
“In riferimento alle problematiche riguardanti gli obblighi procedurali in materia di VIA relativi agli impianti eolici, si segnala che, successivamente al quadro rappresentato nella circolare del 14 aprile 2016, la normativa di riferimento è stata oggetto di ulteriori aggiornamenti. In particolare si segnala l’emanazione del D.Lgs. n. 104/2017 che, al fine del recepimento nazionale della Direttiva Comunitaria 2014/52/UE, ha modificato la Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Data la quantità e la ripetitività dei quesiti in materia, con la presente circolare si fornisce un documento di riferimento aggiornato su cui Enti e Operatori privati devono basarsi per le specifiche esigenze, nelle more della revisione della regolamentazione di settore.
Procedure in materia di VIA per gli impianti eolici
In relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, aventi ripercussioni sugli obblighi procedurali in materia di VIA relativi agli impianti eolici, si evidenzia:
- la modifica della precedente formulazione della lettera c-bis) dell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con la seguente: “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19”;
- l’inserimento tra le opere assoggettate a VIA Nazionale (Allegato II, punto 2) delle «Installazioni relative a: - impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW».
Al contempo la nuova disposizione non modifica la formulazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 3-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
Dal combinato disposto tra le disposizioni regionali in materia di impianti eolici riportate all’art. 5, comma 23 della L.R. n. 3 del 2009 e le novità normative a livello nazionale sopraesposte, risulta pertanto che:
- gli impianti fino a 60 kW sono esclusi da qualsiasi procedura, per via della modifica della lettera c-bis) dell’Allegato III;
- le soglie più cautelative, definite dalla citata norma regionale, continuano a trovare applicazione, in quanto integrano i livelli minimi di tutela introdotti a livello nazionale;
- la competenza procedurale per gli impianti con potenza complessiva superiore a 30 MW, è comunque conferita allo Stato.
Modalità di definizione della potenza degli impianti eolici: criteri di cumulo
Come già rappresentato nella circolare del 14 aprile 2016, la definizione del valore di potenza di un impianto, da confrontare con le soglie di riferimento per stabilire se esistono obblighi procedurali in materia di VIA, deve tener conto dei criteri di cumulo individuati nella deliberazione n. 45/34 del 2012.
La validità e l’applicabilità di tali criteri, contestata anche dopo la predetta circolare, ha avuto le prime conferme in sede di contenzioso di primo e secondo grado (TAR Sardegna sentenze n.882/2016 e n. 444/2017, Consiglio di Stato sentenza n. 499/2018).
Successivamente alla circolare del 14 aprile 2016, il DM del 26 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, sulla scorta delle verifiche condotte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) nel 2014, all’art. 29 “Frazionamento della potenza degli impianti” ha definito, come elemento indicativo di un artato frazionamento della potenza degli impianti, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto.
Il DM del 26 giugno 2016 nelle premesse afferma «…che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell’ordinamento, opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili».
Si ritiene che il predetto criterio sia considerabile anche in riferimento alla materia della VIA, in quanto identifica le situazioni in cui progetti, solo formalmente distinti, siano riconducibili ad un unico intervento. Oltre ai principi generali dell’ordinamento, citati nel DM, va tenuto conto che la giurisprudenza comunitaria condanna i tentativi di elusione delle valutazioni ambientali richieste dalla Direttiva VIA, perseguite con il frazionamento artificioso di progetti unitari.
Pertanto, ai fini della definizione della potenza di un impianto eolico, da confrontare con le soglie per l’assoggettamento alle procedure in materia di VIA, dovranno essere considerati tutti gli impianti riconducibili a un medesimo soggetto che condividono il nodo di raccolta dell’energia prodotta.
A titolo esemplificativo, tale nodo può essere rappresentato dalla stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
Prospetto riepilogativo sulle procedure in materia di VIA per gli impianti eolici
Al fine di fornire un riferimento immediato, si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle diverse fattispecie e condizioni in base alle quali un impianto eolico ubicato sulla terraferma deve essere assoggettato alle procedure in materia di VIA.”