Con la sentenza n. 14/2018 depositata il 30 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa internazionale, e, in particolare, al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
Inoltre, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto art. 4, comma 2, lettera c) sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione.
La disposizione – nel testo come, nel suo primo alinea, modificato dall’art. 5, comma 19, della legge della stessa Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) ? stabilisce che «e[ntro] centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori» [«dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione», nel testo precedente], «il soggetto autorizzato [alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili] deve depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica: […] c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00, per ogni kW di potenza elettrica rilasciata».
Nella successiva lettera d), del comma 2 dell’art. 4, la predetta legge regionale prevede il deposito anche di altra fideiussione a prima richiesta, a garanzia, in questo caso, del «ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata».
Il comma 4 dello stesso art. 4 della legge in esame stabilisce poi che «[i]l mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere […] c) e d), determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione […] e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto».
Muovendo dalla premessa che la lettera e la ratio della disposizione sub lettera c), del comma 2 dell’art. 4 della L.r. n. 31/2008, non ne consentano una interpretazione costituzionalmente orientata – che «limiti il suo ambito oggettivo di applicazione alla sola ipotesi della non corretta realizzazione dell’impianto» − per cui la fideiussione, ivi prevista, non sarebbe altrimenti riferibile che alla ipotesi, diversa da quella sub lettera d), della «mancata realizzazione» dell’impianto, proprio in ciò il Tar ravvisava diversi profili di sospetta illegittimità costituzionale.