Le Soprintendenze non potranno più stoppare la costruzione di impianti a fonti rinnovabili che hanno già ottenuto le valutazioni di impatto ambientale.
La novità arriva dal Decreto Asset, la cui legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, con l'articolo 12 – ter aggiunge un nuovo periodo all’articolo 12, comma 3 -bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Cosa cambia
Riportiamo il testo dell’articolo 12, comma 3 -bis, del citato decreto legislativo n. 387/2003, come modificato dalla legge Asset:
«Art. 12 ( Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative ). — ( Omissis )
3 -bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti. ( Omissis ).».
Ricordiamo che l’articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell’articolo in questione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
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