Elettricità Futura ha chiesto al GSE di confermare la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del DM 6/7/2012, del super ammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e dell’iper ammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), nel rispetto delle limitazioni incluse all’art. 26 del DL n.28/2011.
“Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del D.M. 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti”, ha risposto il Gestore dei servizi energetici, “non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n.28/2011.
In particolare, al comma 3, lettera c, dell’articolo 26, è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
I cosiddetti 'super e iper ammortamento' introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 26 sopra-richiamate.”
Questo è uno dei chiarimenti forniti dal GSE in relazione ad alcuni quesiti posti da Elettricità Futura nelle scorse settimane. I temi segnalati riguardano, principalmente, gli interventi sugli impianti fotovoltaici e l’aggiornamento della procedura di calcolo della rata di acconto degli incentivi in Conto Energia. Il documento che raccoglie tali chiarimenti è disponibile nella sezione web GSE - Associazioni di Categoria.