Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 suppl. del 8 agosto 2017 è stata pubblicata la legge regionale 7 agosto 2017, n. 34 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”.
Questa legge, in vigore dallo scorso 8 agosto, aggiunge il comma 21 bis all’art. 5 che disciplina i profili localizzativi e procedimentali della L.R. 25/2012, relativamente alla realizzazione degli impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile. In particolare è stato ritenuto opportuno integrare la vigente disciplina regionale aggiungendo che il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste.
Tale modifica è stata ritenuta necessaria considerato che la proroga di 24 mesi, come già prevista dalla legge regionale, per l’inizio dei lavori, poteva non essere più sufficiente a consentire la partecipazione all’asta e l’aggiudicazione degli incentivi, condizione necessaria per poter dare avvio ai lavori.