Con la sentenza n. 6969/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha annullato un provvedimento della Regione Lazio del 25 luglio 2024, con il quale, in merito al progetto per un impianto agrivoltaico, è stata comunicata a una società l’irricevibilità dell’istanza di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. La citata sentenza ha annullato anche la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”.
Va ricordato che la delibera regionale n. 1021/2024 ha prorogato, fino all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree di cui al comma 2 dell’art 1 del Decreto 21 giugno 2024, gli indirizzi di cui alla citata delibera n. 171/2023.
Nella sentenza, il Tar Lazio osserva in premessa che “Benché la delibera n. 171/2023 abbia di fatto stabilito un vero e proprio divieto di avviare i procedimenti che, non rientrando tra quelli prioritari, non rispettino i criteri di riequilibrio territoriale ivi stabiliti, essa ha tuttavia legato l’effetto preclusivo a un dato concernente la percentuale di MWp autorizzati per singola provincia, che non deve superare il 50% del totale regionale. Così facendo, la delibera ha imposto la verifica, in capo all’organo preposto all’istruttoria dei singoli procedimenti, del rispetto di tale criterio di riequilibrio. Poiché la percentuale di MWp autorizzati in ciascuna Provincia è variabile in relazione all’andamento dei procedimenti autorizzatori, è inevitabile concludere che è soltanto nel momento in cui la struttura competente, accertando il mancato rispetto in quel dato momento del criterio di equilibrio territoriale, rigetta l’istanza per tale motivo che le disposizioni della delibera n. 171/2023 assumono portata lesiva”.
Aree idonee, non idonee e ordinarie
Nel sistema delineato dall’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021 e dalle linee guida si configurano:
- aree idonee, cioè aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la realizzazione dei progetti FER, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 199/2021;
- aree non idonee, cioè aree in cui, ai sensi delle linee guida, sono individuati “obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”;
- aree ordinarie, cioè aree in cui si applicano gli ordinari procedimenti autorizzatori e abilitativi.
Le Regioni possono individuare aree non idonee
Nell’ambito del quadro regolatorio, pienamente attuale nel contesto del regime transitorio delineato dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, all’individuazione ex lege, ai sensi del comma 8, delle aree idonee, si accompagna la possibilità per le Regioni di individuare aree non idonee, cioè siti in cui sono individuati “obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.
Alle Regioni non è consentita l’individuazione di aree vietate
“Nel suddetto contesto, alle Regioni non è in alcun modo consentita l’individuazione di aree vietate e, quindi, di aree in cui sia finanche impedita la valutazione in sede procedimentale del più opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco”, osserva il Tar Roma.
“Ne deriva che, nel momento in cui la delibera n. 171/2023 ha stabilito che nella Provincia di Viterbo possono essere avviati soltanto progetti prioritari ovvero progetti in area idonea, con la conseguente impossibilità di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi, essa ha contravvenuto:
- al chiaro disposto dei commi 6 e 7 del d.lgs. n. 199/2021, introducendo di fatto una moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee;
- alle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un divieto preliminare di realizzare progetti FER;
- alla costante giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale”, afferma il Tar Lazio.
“Alle Regioni, naturalmente, non è impedita l’introduzione di criteri di proporzionalità e sussidiarietà volti allo sviluppo armonico degli interventi in materia sul territorio regionale, restando fermo, tuttavia, che i singoli procedimenti vanno definiti in seguito a una puntuale istruttoria procedimentale, nell’ambito della quale, anche sulla base delle valutazioni compiute a monte negli atti di programmazione, potranno trovare adeguata considerazione le istanze di tutela delle matrici paesaggistiche e ambientali che vengano in rilievo. La delibera n. 171/2023, invece, si traduce nel divieto aprioristico di instaurare tale specifica interlocuzione procedimentale, donde l’inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia”, concludono i giudici amministrativi di Roma.