Attualità

Impianti FER, in vigore i nuovi regimi amministrativi. Tutte le novità

Il Testo Unico Rinnovabili, in vigore dal 30 dicembre 2024, riduce da quattro a tre i regimi amministrativi. Entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione, terrestri e marine, per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio

martedì 4 marzo 2025 - Alessandro Giraudi

shutterstock_1759977164 (2)

Entro il 21 maggio 2025, il Gestore dei Servizi Energetici GSE pubblicherà una mappatura delle aree disponibili per gli impianti rinnovabili, le relative infrastrutture e opere connesse, dando priorità a superfici artificiali, aree industriali, siti di smaltimento, bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.

Entro il 21 febbraio 2026, anche sulla base della precedente mappatura, ciascuna Regione e Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione, terrestri e marine, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati.

Le zone si dicono “di accelerazione” in quanto, all’interno delle stesse, la realizzazione degli interventi in attività libera o sottoposti a PAS non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica.

È quanto prevede il Testo Unico Rinnovabili cioè il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre ed entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Il provvedimento disciplina il riordino delle procedure autorizzative relativamente a:
• la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia;
• gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento totale o parziale di tali impianti;
• le opere connesse e le infrastrutture indispensabili collegate alla costruzione ed esercizio dei medesimi.

Il dossier dell'Ance

Come segnala un dossier dell'Ance del 25 febbraio 2025 (in allegato), “fra le novità previste dal decreto c’è l’utilizzo di modelli unici digitali e della nuova piattaforma SUER, realizzata dal GSE, per gestire i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Per gestire la transizione tra le "vecchie" e le "nuove" regole – considerato il significativo numero di abrogazioni di disposizioni precedenti nell’ottica di una semplificazione generale – il decreto ha introdotto misure volte a salvaguardare le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore e a garantire l'adeguamento della normativa regionale.

I nuovi regimi amministrativi

Sono stati ridotti da quattro a tre i regimi amministrativi, con l’obiettivo di armonizzare e semplificare la normativa (art. 6):
1. attività libera;
2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
3. autorizzazione unica.

Le tipologie di impianti comprendono la vasta gamma di fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solari termici, eolici, pompe di calore, a biomassa, cogenerazione, etc.

Gli allegati A, B e C del decreto specificano gli interventi attuabili secondo i rispettivi regimi previsti.

Per determinare la qualificazione dell'intervento e la disciplina amministrativa applicabile, è fondamentale considerare l'eventuale cumulo tra le diverse istanze presentate. In tal caso, si considera come unica una domanda frammentata che riguardi la stessa area o sia presentata da un unico soggetto, identificabile come centro di interessi unitario.

Applicazione del principio di non aggravamento del procedimento

Il decreto (art. 2, comma 4) conferma un principio già previsto dall'ordinamento, secondo il quale non possono essere richieste ai privati dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso delle stesse amministrazioni o dei gestori di servizi pubblici. L'obiettivo è evitare inutili duplicazioni nei procedimenti amministrativi, eliminando richieste di documenti o informazioni che risultano già disponibili.

Ulteriori semplificazioni a livello regionale

Si prevede poi che (art. 1 comma 3) nell’ambito dell’adeguamento normativo, le Regioni e gli enti locali abbiano la possibilità di introdurre ulteriori misure di semplificazione amministrativa rispetto a quanto stabilito dal decreto. In particolare potranno:
• stabilire regole particolari rispetto alle esigenze territoriali;
• semplificare ulteriormente i regimi amministrativi, riducendo eventuali oneri burocratici per gli interventi previsti;
• innalzare le soglie di potenza previste per gli interventi indicati negli allegati A e B, ampliando così il numero di opere che possono beneficiare di un regime più agevole.

Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi

Tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Essi possono essere ubicati nelle zone agricole secondo i piani urbanistici vigenti nel rispetto delle previsioni dell’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 199/2021.

Sanzioni

L’articolo 11 del Testo Unico Rinnovabili disciplina le sanzioni per la realizzazione di opere e impianti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, prevedendo sia sanzioni pecuniarie amministrative sia l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Per gli interventi sono realizzati senza seguire la procedura abilitativa semplificata prevista o in difformità da essa, è prevista una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti responsabili. Queste sanzioni si estendono anche agli interventi considerati di attività libera qualora vengano eseguiti in violazione delle disposizioni previste.

Una diversa misura sanzionatoria è prevista poi nelle ipotesi in cui un’opera venga realizzata rispettando la procedura ma senza attenersi alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o nei pareri necessari. Questa stessa sanzione viene applicata anche nei casi in cui si riscontri un frazionamento artificioso delle aree e degli impianti per aggirare la normativa.

L’articolo stabilisce inoltre è comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia ambientale, edilizia e paesaggistica.

Adeguamento: la scadenza del 28 giugno 2025

Il decreto è entrato il vigore il 30 dicembre 2024. A decorrere da tale data, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di fonti rinnovabili si intendono riferiti al decreto stesso.

Le Regioni e gli enti locali si dovranno adeguare ai principi del decreto entro il 28 giugno 2025 e potranno stabilire regole per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto stesso, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie previste per gli interventi ricadenti in edilizia libera e PAS.

In attesa di tale termine, continua ad applicarsi la disciplina previgente a livello locale.

La scadenza del 29 aprile 2025

Inoltre, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 29 aprile 2025:
- dovranno essere adeguate le linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”) con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della Cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- dovrà essere adeguato il decreto adottato ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, D.lgs. 199/2021 (DM 30 settembre 2022 “Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti”).

Abrogazioni

Il Decreto abroga in maniera diretta una serie di disposizioni che vengono elencate nell’Allegato D. L’articolo 14 precisa poi che devono ritenersi abrogate tutte le altre disposizioni che siano incompatibili con quanto previsto dalla nuova disciplina.

Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare applicazione alle procedure in corso (abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30 dicembre 2024). Rimane ferma la facoltà del proponente di optare per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Inoltre, gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di interesse culturale o di notevole interesse pubblico (artt. 12, 13 e 140 D.lgs. 42/2004) non si applicano agli interventi previsti dal decreto che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
- siano abilitati o realizzati in edilizia libera o con PAS;
- abbiano ottenuto, nel caso di autorizzazione unica, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale nell’ipotesi di procedimento separato”.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Attualità copertina articolo
Condono edilizio, dalla politica spunta nuova sanatoria

Il ministro Matteo Salvini ha parlato recentemente della volontà di introdurre un...

Dello stesso autore


Attualità
Rifiuti, pronto il nuovo MUD 2025. Tutte le novità e la scadenza

La presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, da utilizzare per le...

Attualità
Edilizia, cosa prevede il nuovo CCNL firmato

Oltre alla parte economica, il nuovo Contratto contiene capitoli di rilievo dedicati...