L’articolo 3-octies del “Decreto Rigassificatori” - D.L. 57/2023 recante “Misure urgenti per il settore energetico” - approvato ieri dalla Camera dei deputati, prevede interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, si introduce nell’articolo 9 del D.lgs. n. 199/2021 un nuovo comma 6-bis, il quale dispone che per le procedure d'asta indette dal GSE per l’assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al D.M. 4 luglio 2019 siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.
La norma dispone, infine, che all'attuazione delle disposizioni si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli incentivi erogati sono posti a carico degli oneri generali di sistema versati in tariffa dagli utenti del servizio elettrico (art. 5, comma 1, let. e) del D.Lgs. n. 199/2021 e art. 22, comma 4 del D.M. 4 luglio 2019).
Comunità energetiche enti terzo settore e imprese sociali
L’articolo 3-septies integra il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117), nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, qualificando come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili (comunità energetica rinnovabile) a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199.