“Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici”.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza dell'11 luglio 2019, cause riunite C 180/18, C 286/18 e C 287/18.
L’Agrenergy e la Fusignano Due sono imprese operanti nel settore della costruzione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli impianti di cui trattasi nei procedimenti principali sono stati realizzati nel 2011 e sono entrati in esercizio il 29 febbraio 2012. Le cause C 180/18 e C 286/18 riguardano impianti fotovoltaici a terra collocati dall’Agrenergy su aree agricole, rispettivamente, del comune di Fusignano e del comune di Massa Lombarda. La causa C 287/18 riguarda un impianto installato dalla Fusignano Due sul territorio del comune di Fusignano.
Secondo il sistema istituito dal decreto legislativo n. 28/2011, al proprietario di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale e in possesso di una potenza nominale di almeno 1 kilowatt (kW) viene applicata dal GSE una tariffa vantaggiosa per l’energia prodotta. La possibilità di fruire di tali tariffe dipende dalla graduatoria degli operatori economici interessati nel registro informatico in cui essi sono iscritti, e può diminuire in funzione del superamento dei limiti di costi di incentivazione concessi in occasione di un precedente periodo.
Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quinto conto energia, che ha notevolmente ridotto gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Esse hanno chiesto di fruire della tariffa incentivante più vantaggiosa prevista dal quarto conto energia, facendo valere che gli impianti interessati soddisfacevano le condizioni per beneficiare del sistema di incentivazione previsto da quest’ultimo conto energia.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi di cui era investito, adducendo che la mancata apertura del registro relativo al secondo semestre del 2012 era legittima, alla luce delle disposizioni dell’articolo 6 del quarto conto energia, nei limiti in cui tutti i costi connessi al sistema di incentivazione a favore dei grandi impianti entrati in esercizio prima del 31 agosto 2011 e il numero di beneficiari iscritti in tale registro avevano determinato il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo. Infatti, come era stato, secondo detto giudice, annunciato dal GSE, il costo degli incentivi a favore di tali impianti e di quelli che erano stati iscritti nel precedente registro aveva avuto l’effetto di azzerare la dotazione relativa al secondo semestre del 2012, il che aveva giustificato la mancata apertura di detto registro.
Inoltre, il regime di sostegno agli impianti che producono energia rinnovabile non costituirebbe un obbligo, ma solo una delle possibili modalità con cui gli Stati membri possono raggiungere gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile fissati dalla direttiva 2009/28. Il quinto conto energia avrebbe operato la revisione del sistema d’incentivazione in coerente e razionale applicazione dei principi di gradualità, flessibilità, efficacia ed efficienza enunciati dalla direttiva in parola.
Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno interposto appello avverso le decisioni del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dinanzi al Consiglio di Stato. A sostegno dei loro ricorsi, esse fanno valere, in sostanza, di non aver potuto fruire delle tariffe più vantaggiose previste dal quarto conto energia, a causa della mancata apertura, da parte del GSE, del registro relativo al secondo semestre 2012 e sostengono che il quinto conto energia è contrario alla normativa italiana nonché alla direttiva 2009/28 e che viola il principio di tutela del legittimo affidamento.
Il giudice del rinvio rileva che il regime transitorio di cui all’articolo 1 del quinto conto energia si applica agli impianti «iscritti in posizione utile nei registri» relativi al regime previsto dal quarto conto energia e non a quelli che, ove tali registri fossero stati aperti, avrebbero soddisfatto le condizioni per esservi semplicemente inseriti. Di conseguenza, gli impianti delle ricorrenti nei procedimenti principali non potrebbero accedere alla tariffa prevista da quest’ultimo conto energia, poiché esse non sarebbero state classificate, nel relativo registro, in posizione utile.
Esso ritiene peraltro che il sopravvenuto raggiungimento del tetto di spesa prefissato dalla normativa nazionale di cui trattasi abbia giustificato la mancata apertura del registro per il secondo semestre 2012, essendone già azzerata la prevista dotazione finanziaria. Tali circostanze sarebbero state debitamente pubblicizzate dal GSE, sicché le ricorrenti nei procedimenti principali non potrebbero invocare un legittimo affidamento sulla possibilità di percepire la tariffa incentivante prevista dal quarto conto energia.
Il giudice del rinvio ritiene che la normativa italiana sia compatibile con la direttiva 2009/28, in quanto quest’ultima non impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere un regime immutabile di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause riunite, la seguente questione pregiudiziale:
«Stabilisca la Corte se l’art[icolo] 3, comma 3, lett[era] a) della Direttiva [2009/28] debba essere interpretato – anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite».
In allegato la sentenza della Corte Ue