A differenza degli strumenti urbanistici generali, che costituiscono la sintesi di una pluralità di interessi pubblici e privati, gli atti di individuazione dei siti non idonei alla installazione di impianti fotovoltaici sono finalizzati a contemperare interessi specifici e ben individuati ai quali il legislatore attribuisce una rilevanza pubblicistica, cioè quello alla incentivazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili e quello alla tutela del paesaggio.
Il contemperamento di tali interessi deve avvenire attraverso una procedura volta a dare concreta evidenza sulla base di criteri puntualmente determinati delle ragioni ambientali per cui gli enti preposti ritengono di precludere in determinate aree l'installazione di impianti fotovoltaici.
Lo ha precisato il Tar Toscana (Sezione III) con la sentenza n. 36/2015 depositata il 13 gennaio.
LA VICENDA. Nel caso in esame la provincia di Grosseto aveva correttamente stabilito un ragionevole criterio che prevedeva la verifica concreta sui singoli terreni della esigenza di salvaguardare le aree di denominazione di origine protetta, stabilita in via generale e astratta dalla legge regionale 11/2011 e, in seguito ad una attenta istruttoria, aveva escluso dalla proposta di perimetrazione le aree di proprietà dei ricorrenti riscontrando l'insussistenza sugli stessi di uliveti o vigneti.
Disattendendo tale logico sviluppo procedimentale, la Regione Toscana ha deciso di includere anche i terreni appartenenti ai ricorrenti nell’ambito delle aree non idonee senza, tuttavia, dare alcuna evidenza dei criteri a tal fine seguiti e della loro concreta applicazione.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha annullato la delibera consiliare n. 68 del 2011 nella parte in cui include i terreni di proprietà dei ricorrenti nell’ambito delle zone dichiarate non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.