È consultabile, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il decreto 17 febbraio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, che definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 50/2022, le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal versamento dei contributi previsti dal comma 2-quater del medesimo articolo 6, a carico dei titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, destinate ai Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
I contenuti del decreto
Il provvedimento fornisce:
a) le disposizioni occorrenti per l'individuazione dei soggetti obbligati alla contribuzione e di quelli deputati a ricevere il versamento, nonché le modalità e tempistiche del medesimo versamento;
b) le procedure di riparto delle risorse tra i Comuni interessati;
c) gli ambiti e le condizioni di utilizzo delle risorse ripartite ai sensi della lettera b) da parte dei Comuni assegnatari, nonché i correlati adempimenti ai fini del monitoraggio delle attività e delle iniziative previste dal presente decreto.
Il comunicato relativo al suddetto decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 15 aprile 2025.
Ricordiamo che il citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", dispone all'articolo 6:
a) al comma 2-quater, che i titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99 sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione e che le risorse derivanti da tale contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione;
b) al comma 2-quinquies che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e sentiti i Comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al precitato comma 2-quater.