Sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 24 di ieri 16 maggio è pubblicata la Legge regionale 11 maggio 2022, n. 6, recante “Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE), relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.
Questa L.r. è stata approvata il 10 maggio scorso dal Consiglio regionale a maggioranza (15 voti favorevoli e 2 astenuti), e si applica dal 16 maggio 2022 a tutti i procedimenti non definitivi.
La nuova legge regionale, recependo la più recente normativa europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, disciplina i criteri adottati dalla Regione Molise per l’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, al servizio di edifici pubblici e privati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti termici. Nell’articolato, inoltre, vengono disciplinati i criteri adottati dalla Regione per eseguire le attività di accertamento e le ispezioni degli impianti termici, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
c) rispettare quanto prescritto in merito all’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
Pertanto, nei 29 articoli del provvedimento vengono definiti i valori massimi della temperatura negli ambienti, i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti del loro utilizzo. Per i medesimi impianti termici vengono anche specificati: i requisiti e i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione; l’istituzione del “Catasto regionale degli impianti termici” e la costituzione della relativa banca dati; le ispezioni; le diffide ad adempiere alle prescrizioni e i termini di adeguamento; l’accertamento delle violazioni e le relative sanzioni. Proprio in riferimento a queste ultime, nel testo è previsto un regime sanzionatorio armonizzato con l’articolo 16 del D.lgs 102/2014, in luogo di una precedente disposizione amministrativa regionale emanata nell’undicesima legislatura in relazione ad altra normativa nazionale. Regime che prevede sanzioni molto meno impattanti sul territorio e sul bilancio familiare dei cittadini.
IN ALLEGATO la Legge regionale 11 maggio 2022, n. 6.