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Impianti sportivi, aperta la seconda finestra 2019 dello Sport Bonus

Invio delle richieste dal 15 ottobre al 14 novembre

mercoledì 16 ottobre 2019 - Redazione Build News

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Si sono aperti ieri 15 ottobre 2019 i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla seconda finestra dello Sport Bonus, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 – Disciplina del credito di imposta di cui all'art. 1 commi 621 - 626 Legge n. 145/2018.

I soggetti che vogliono usufruirne possono farne richiesta dal 15 ottobre al 14 novembre 2019, compilando l’apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it

Le domande pervenute all'Ufficio prima del 15 ottobre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2019, ai commi 621 e 622 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possano accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito d'imposta spettante è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con il DPCM del 30 aprile 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 dello scorso 29 maggio 2019) sono state stabilite le disposizioni di attuazione di questa misura.

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