Fisco

Impianti termici civili, quali scadenze per libretto d'impianto e libretto di centrale?

Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili si procede entro il 31 dicembre 2015

lunedì 25 maggio 2015 - Redazione Build News

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Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
Il D.L. "Milleproroghe" del 31 dicembre 2014, n. 192 ha prorogato ulteriormente quanto stabilito all' articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Dopo le modifiche del Milleproroghe l'art. 11 precisa ora quanto segue:

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015.

Ma quali sono questi adempimenti? Si riporta quanto disciplinato nel D.Lgs. 152/2006:

ART. 284 (Installazione o modifica) 2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.

Sostanzialmente l'art. 285 si riferisce alle caratteristiche costruttive dei camini asserviti agli impianti, mentre l'art. 286 tratta il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera.

Si sottolinea che questi adempimenti non hanno nulla a che vedere con la compilazione del nuovo libretto d'impianto per la climatizzazione che deve essere obbligatoriamente compilato:

  • entro e non oltre la prima manutenzione utile eseguita dopo il 15 ottobre 2014 a cura del responsabile dell'impianto;
  • alla fine dei lavori nel caso di nuove installazioni a cura dell'installatore;
secondo quanto previsto dal DM 10 febbraio 2014 e successiva proroga concessa dal Ministro dello Sviluppo Economico, nonchè dai chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero.
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