Per gli impianti termici di potenza nominale maggiore di 116 kW e per i serbatoi di GPL, il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - al Titolo III , art. 71 comma 11 recita:
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
L'allegato VII del D.Lgs 81/2008 prevede:- verifiche quinquennali per impianti termici di potenza termica nominale > 116 kW, (non sono previste per impianti non superiori a 116 kW);
- verifiche di funzionamento quadriennali e verifiche di integrità decennali per serbatoi di GPL.
Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
- alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 1 dicembre 1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 , il D.M. 29 febbraio 1988, il D.M. 23 settembre 2004 ed il D.Dirett. 17 gennaio 2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
Si precisa che gli impianti produttivi sono impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto.