Il dispositivo sostituisce la DGR 1118 del 20/12/2013.
I principali contenuti del provvedimento
Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore
La scadenza dell’obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli impianti termici centralizzati è stata posticipata dalla L.R 20/2015 al 31 dicembre 2016, allineandosi a quanto previsto a livello nazionale dall’art.9 del d.lgs. 102/2014.
Oltre ai casi di impossibilità tecnica, l’esenzione dall’obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è prevista anche quando l’installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, in conformità alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459 (basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento).Come previsto dall’art. 9 del d.lgs.102/2014, l’applicazione del nuovo sistema di ripartizione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda sanitaria, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200, può decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione. Questo significa che il termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 luglio 2018.
Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile
Sono abilitati all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.
Coloro che invece conseguono l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008 dal 4 agosto 2013, per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti alimentati da fonte rinnovabile, devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.
Requisiti degli impianti termici
Dal 1° gennaio 2016 l’installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015 “Disposizioni in merito alla Disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015”.
Fino al 31 dicembre 2015 valgono i valori minimi di efficienza globale media stagionale previsti dalle presenti disposizioni, nonché quanto previsto al punto 6 della dgr 8745/2008.
Tali prescrizioni possono essere mantenute, anche oltre il 31.12.2015, come limite di riferimento per l’installazione o la ristrutturazione di impianti termici, qualora gli stessi siano inclusi nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 o di cui all’allegato B della dgr 8745/2008, presentata entro la suddetta data.
Targatura
E’ vietato applicare una nuova Targa ad impianti già targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all’Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.
Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici.
Gli impianti, composti da generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori in funzione della singola tecnologia. La funzionalità sul catasto sarà disponibile nei prossimi mesi.
In questo caso, ogni manutentore deve:
• riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico;
• aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza;
• effettuare la registrazione delle informazioni nel catasto CURIT.
Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull’impianto è tenuto:
• alla targatura dell’impianto, ove non si sia già provveduto;
• alla compilazione del Libretto di Impianto per gli elementi comuni, indicando tutti i generatori che lo costituiscono;
• alla registrazione nel catasto CURIT della Targa e del Libretto di Impianto;
• al pagamento dei contributi previsti nel caso si sia intervenuto su un generatore alimentato a combustibile fossile.
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