La spesa sopportata da un condomino per far effettuare i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale (ai sensi della legge n. 46/1990) deve essere suddivisa, anche per i locali che non hanno ingresso dall'accesso condominiale, secondo il criterio di ripartizione previsto dall'art. 1123, primo comma, del Codice civile.
Pertanto, il Tribunale Civile di Palermo, disponendo che il pagamento delle suddette spese debbano essere suddivise in base al criterio dell'uso che ciascun condomino può fare della parte condominiale interessata dai lavori (ex art. 1123, secondo comma, Codice civile), ha violato il disposto dell'art. 1123, primo comma, del Codice civile.
Lo ha stabilito la seconda sezione della Cassazione civile con la sentenza n. 17880/2014.
IL CRITERIO DELL'USO NON SI APPLICA ALLA SPESA ATTINENTE ALL'IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE. La Cassazione ha accolto la doglianza del ricorrente secondo la quale il giudice di secondo grado ha sbagliato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, il secondo comma, e non il primo, dell'art. 1123 cod.civ. Il ricorrente ha infatti osservato che la c.t.u. aveva accertato che i lavori in questione riguardavano esclusivamente parti condominiali e non beni di singoli condomini, con la conseguenza che ad esse avrebbero dovuto partecipare anche i proprietari dei locali che, pur non accedendo direttamente dall'androne condominiale, facevano parte del condominio, secondo il criterio di ripartizione di cui al primo comma dell'art. 1123 codice civile.
La suprema Corte, nel dare ragione al ricorrente, muove dalla considerazione che “l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod.civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio”.
Quindi, “l'articolo 1123 secondo comma, cod. civ. trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell'edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini. La norma non trova pertanto applicazione con riguardo alla spesa attinente all'impianto elettrico condominiale, che, come sopra chiarito, è comune a tutti i partecipanti al condominio (v. Cass., sent. n. 12737 del 2001)”.