Con la sentenza n. 12132/2015 depositata il 23 ottobre, la sezione terza ter del Tar Lazio ricorda che secondo quanto stabilito dalla lettera F) dell'art. 2 del V Conto Energia, “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificamente per sostituire elementi architettonici e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4”.
Nella vicenda in esame, la società ricorrente sostiene che l'impianto de quo ha carattere innovativo poiché i pannelli Isopan Isobox che sono stati posti a copertura dell'edificio, sul quale sono stati poi montati i pannelli fotovoltaici, non sarebbero sufficienti, da soli, a svolgere funzioni interamente sostitutive del tetto tradizionale poiché carenti di impermeabilità. Quest'ultima sarebbe appunto garantita dai pannelli fotovoltaici sovrastanti e dalle loro giunture (fulcro del sistema di montaggio e componente speciale).
Dal momento che la Guida del GSE alle "applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico", dice che "l'integrazione architettonica del fotovoltaico è da considerarsi tale se, a seguito di una eventuale rimozione dei moduli fotovoltaici viene compromessa la funzionalità dell'involucro edilizio...", sarebbe dimostrato che i pannelli svolgono la funzione sostitutiva del tetto poiché la loro rimozione provocherebbe infiltrazioni di acqua. Secondo la ricorrente, i pannelli Isopan Isobox avrebbero la funzione di isolanti termici e i pannelli fotovoltaici garantirebbero, con le loro giunture, il completamento dell'involucro edilizio impermeabile in sostituzione del tetto. Non sarebbe dunque vero che — come afferma il GSE —i pannelli fotovoltaici installati non hanno niente di innovativo e sono stati appoggiati sopra una struttura di per sé già sufficiente a fungere da tetto, meritando così, al massimo l'incentivo per "impianto su tetto".
RESPINTO IL RICORSO. Per i giudici amministrativi del Lazio queste argomentazioni della società ricorrente sono infondate in fatto e in diritto. Essi sottolineano che l'appartenenza di un prodotto alla categoria dei "moduli non convenzionali" o dei "componenti speciali", secondo quanto esplicitato nella Guida alle applicazioni innovative, non determina automaticamente l'accesso alle tariffe previste per il fotovoltaico integrato innovativo, in quanto l'installazione dell'impianto e l'inserimento dello stesso nell'edificio devono essere conformi a tutti i criteri dettagliati nella Guida suddetta, in modo che il fotovoltaico acquisisca una specifica funzione nell'involucro edilizio altrimenti svolta da componenti edilizi tradizionali preposti a tale scopo.
La soluzione adoperata nell'applicazione di specie, pur appartenendo alla categoria dei "componenti speciali", non risulta infatti installata secondo i criteri che delineano l'integrazione architettonica del fotovoltaico. L'applicazione di specie risulta un'installazione di moduli fotovoltaici al di sopra di una superficie in lamiera di per sé in grado di assicurare la tenuta all'acqua, date le caratteristiche di impermeabilità tipiche del materiale.
Il GSE ha ritenuto non configurabili come innovative le caratteristiche di un impianto installato sopra uno strato di lamiera, classificando tali interventi come "retrofit", in quanto la tenuta all'acqua della copertura è sicuramente salvaguardata dal materiale metallico.
IL MODULO FOTOVOLTAICO DEVE ACQUISIRE LA FUNZIONE DELL'ELEMENTO EDILIZIO CHE VA A SOSTITUIRE. Il Tar Lazio specifica che l'incentivazione dell'integrato innovativo prevede una serie di disposizioni alle quali deve attenersi chi sceglie di intraprendere la via di installare un "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative", nella quale il modulo fotovoltaico deve acquisire la funzione dell'elemento edilizio che va a sostituire. In tal senso il modulo deve diventare un elemento della costruzione; ove risulti possibile per il modulo "integrarsi e sostituire" componenti edilizi (come recita il Decreto nell' Allegato 4), l'impianto accede alle tariffe per l'integrato innovativo, ove questo non sia possibile o non si voglia procedere in tal senso, l'impianto può accedere alle tariffe per "impianti su edificio" direttamente o tramite iscrizione al Registro informatico. Nel caso di un intervento di sovrapposizione di un modulo fotovoltaico su una lamiera, tale intervento non ricade nelle applicazioni innovative, in quanto si configura come un intervento dove il modulo fotovoltaico è mero produttore di energia elettrica.
La funzione fondamentale richiesta dal Decreto per le applicazioni fotovoltaiche innovative (oltre quella di produrre energia elettrica) è infatti quella tipica di un materiale da costruzione. Ciò significa che, se anche fossimo in presenza di un modulo fotovoltaico non convenzionale, sviluppato per integrarsi e sostituire elementi architettonici, qualora esso fosse utilizzato in sovrapposizione ad un diverso elemento edilizio in grado di adempiere alle medesime funzioni, l'impianto nel suo complesso perderebbe le sue caratteristiche di innovatività.