Con la sentenza n. 4909/2015 depositata il 1 aprile, il Tar Lazio (Sezione Seconda Bis) ha ribadito che il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere fatto valere senza che l’amministrazione destinataria dell’istanza (o il controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e/o strumentalmente collegato.
Nel caso esaminato dai giudici amministrativi laziali, i ricorrenti sono abitanti e/o lavoranti nelle immediate vicinanze di un'attività di lavaggio di veicoli, la quale per il rumore disturba le loro occupazioni e il loro riposo. Essi richiedono di avere accesso agli atti del procedimento di autorizzazione all’attività di lavaggio in questione.
INTERESSE PRESCRITTO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 241/90. Il Tar Lazio ha accertato la sussistenza dell’interesse prescritto dall’art. 22 della legge n. 241/90, anche perché è emerso un chiaro collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata ed i documenti: infatti “è riscontrabile il perseguimento del fine cui è volta la disciplina in materia di diritto di accesso, da identificare con la possibilità dell’interessato di disporre di tutte le difese più opportune per evitare ogni pregiudizio alla propria sfera giuridica, difese che non necessariamente devono tradursi in un’azione giudiziaria (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, 3 maggio 2010, n. 1068; TAR Campania, Salerno, 16 aprile 2010, n. 3927)”.