L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno (articolo 19, legge n. 74/1987) vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale. Di conseguenza, una coppia che provvederà a sciogliere giudizialmente la loro unione civile potrà beneficiare della misura di favore per il trasferimento del 50% dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due coniugi. È la sintesi della risposta n. 573 del 24 novembre 2022 (in allegato) dell'Agenzia delle entrate.
A presentare l’istanza è il notaio che provvederà all’atto di trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50%, secondo l’accordo patrimoniale concordato dalla coppia.
L’Agenzia ricorda la norma agevolativa sullo scioglimento del matrimonio secondo la quale ''tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa'' (articolo 19, legge n. 74/1987).
La misura è stata oggetto di varie pronunce costituzionali, fra cui la sentenza n. 176/1992 in cui la Consulta riteneva incostituzionale la mancata estensione del beneficio alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione e la sentenza n. 154/1999 in cui parimenti veniva dichiarata incostituzionale la non applicazione del beneficio a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti di un procedimento di separazione. In sostanza, l’estensione dell’agevolazione, secondo la Corte costituzionale, trova la sua ratio nella tutela giurisdizionale e nella necessità di “una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole”.
La stessa circolare n. 27/2012 ha ribadito la necessità di favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale chiarendo che l'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici che afferiscono al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, trovando la sua ratio nel voler agevolare la tutela giurisdizionale ed evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
L’Agenzia, in conclusione, in base alla normativa di riferimento e all’orientamento della Corte costituzionale volto a garantire un’ampia tutela giurisdizionale nello scioglimento dei matrimoni, ritiene che il notaio istante possa applicare la norma agevolativa anche all'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti, a favore di uno dei due.
A completamento del chiarimento fornito, in tema di agevolazione prima casa l’Agenzia ricorda che la citata circolare n. 27/2012, dopo aver precisato che la cessione della casa al coniuge configurando un atto correlato allo scioglimento del matrimonio è esente da tassazione, chiarisce altresì che se il trasferimento avviene prima dei cinque anni il cedente non decade dall’agevolazione se non acquista entro l’anno la nuova casa da adibire ad abitazione principale.