I verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, e i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, tutti redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto pubblico, scontano l’imposta di bollo perché rientrano tra le tipologie di atti elencati all’articolo 2 della Tariffa allegata al decreto Iva. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 130 del 20 gennaio 2023 (in allegato), in accordo con la soluzione prospettata dal contribuente istante, che aveva chiesto una conferma.
Dopo una ricognizione sistematica del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016) e del Dm n. 49/2018 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), l’Agenzia, con riferimento all'applicazione del Bollo, osserva che l’articolo 2 della Tariffa allegata al decreto Iva, la quale include gli atti, i documenti e registri soggetti all’imposta, prevede l'applicazione della stessa fin dall'origine per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Detto ciò, riguardo al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, poiché contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, ritiene che lo stesso sia da assoggettare all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Allo stesso modo, l'imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, poiché anch’esso descrive, come precisato dal Codice, “l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione”.
Infine, riferendosi ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, l’Agenzia precisa che anche in tali casi il Bollo è dovuto, fin dall’origine nella misura di 16 euro per ogni foglio. Si tratta, infatti di “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.