Istruzioni sempre più dettagliate e innalzamento del limite di importo entro il quale è possibile fare il versamento cumulativo, anziché frazionato. Tutto questo e molto di più nella guida aggiornata “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”, e sulla rivista FiscoOggi.
TUTTE LE NOVITÀ NELL’ELENCO. Si scrive Reverse charge, si legge inversione contabile, lo speciale meccanismo di assolvimento dell’Iva in deroga alle regole ordinarie. Le fatture elettroniche con tipo documento TD16, emesse per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno e che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (con campo “BolloVirtuale” valorizzato con “SI”), sono incluse nell’elenco A del cessionario/committente. La guida ricorda che l’elenco A non può essere modificato. Contiene, infatti, gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, trasmesse tramite SDI e non scartate. Nell’elenco A sono esposti anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre che sia stato indicato correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo.
OCCHIO ALL’IMPORTO COMPLESSIVO E ALLE DATE. Sale a 5mila euro il limite dell’importo complessivo dell’imposta di bollo delle e-fatture che incide sul calendario dei versamenti. In dettaglio, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere eseguito, senza applicazioni di interessi e sanzioni:
- entro il 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera i 5mila euro (lo scorso anno era pari a 250 euro)
- entro il 30 novembre, se l’importo complessivo dovuto per le fatture elettroniche emesse nel il primo e secondo trimestre è inferiore a 5mila euro (anziché i 250 euro dello scorso anno).
La guida ricorda, infine, che gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre.