Presenti, nell’articolo 1 della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), diverse disposizioni riguardanti l’imposta municipale propria: l’esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82) e quelli dell’Accademia nazionale dei Lincei (commi 639, 640 e 641); la proroga delle esenzioni concesse a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia (comma 750) e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (comma 768); il debutto in Friuli Venezia Giulia dell’Ilia, in sostituzione dell’Imu (commi 834, 835 e 836); le nuove regole per i comuni sulla modifica delle fattispecie assoggettabili ad aliquote diversificate e sull’approvazione e pubblicazione dei regolamenti (comma 837).
Lo segnala la rivista FiscoOggi dell'Agenzia delle entrate, la quale ricorda anche il recente “decreto Milleproroghe” (articolo 3, comma 1, Dl 198/2022) che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021, che il “decreto Semplificazioni” (articolo 35, comma 4, Dl 73/2022) aveva già spostato in avanti di sei mesi, portandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (COMMI 81-82). Disposta, tramite inserimento di una nuova lettera g-bis) nel comma 759 dell’articolo 1 della legge 160/2019, una nuova fattispecie in relazione alla quale, dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta l’esenzione dall’Imu per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni che danno diritto all’esclusione. Si tratta degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale) o di invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per fruire dell’agevolazione, l’interessato dovrà comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti di accesso. L’adempimento andrà effettuato secondo le modalità telematiche che saranno stabilite da un decreto Mef entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma. Un’analoga comunicazione dovrà essere trasmessa se vengono meno le circostanze che hanno permesso di beneficiare dell’esenzione.
Istituito anche un fondo, con dotazione di 62 milioni di euro annui, per ristorare le amministrazioni comunali delle minori entrate derivanti dall’applicazione della misura agevolativa. Un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze) dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse.
IMMOBILI DELL’ACCADEMIA DEI LINCEI (COMMI 639-641). Relativamente agli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei, è stata preliminarmente fornita l’interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, di due norme vigenti (articolo 3, Dlgs luogotenenziale 359/1944; articolo 1, comma 328, legge 205/2017), in virtù della quale quell’istituzione è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali.
Per quanto riguarda più specificamente l’imposta municipale propria, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni della disciplina Imu che riconoscono l’esenzione agli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, legge 160/2019).
Anche in questo caso è stato previsto un apposito fondo per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione della norma esentativa. La ripartizione delle risorse, pari a 2,1 milioni di euro per il 2023, avverrà entro il prossimo 28 febbraio con decreto Interno/Economia e finanze.
FABBRICATI INAGIBILI PER EVENTI SISMICI (COMMI 750 E 768). Prorogata l’esenzione Imu per i fabbricati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e quelli ubicati nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardi e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
Nel primo caso, si tratta dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per i quali l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale, decretata a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016, continuerà fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (articolo 48, comma 16, Dl 189/2016).
Per quanto riguarda le zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, la disposizione interessa i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per i quali l’esenzione dall’Imu, decretata a decorrere dall’anno 2012, proseguirà – come nella fattispecie precedente – fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (articolo 8, comma 3, Dl 74/2012).
IL DEBUTTO DELL’ILIA (COMMI 834-836). Dal 1° gennaio 2023, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, è entrata in vigore, in luogo dell’Imu, l’imposta locale immobiliare autonoma (Ilia), istituita dalla legge regionale 17/2022. Con la puntualizzazione che l’Ilia dovuta per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre è indeducibile ai fini Irap, princìpi già vigenti per l’Imu nonché per l’Imi e l’Imis applicate nelle Province autonome, rispettivamente, di Bolzano e di Trento (articolo 1, comma 772, legge 160/2019).
NUOVE REGOLE PER I POTERI DEI COMUNI (COMMA 837). Due le modifiche apportate alla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di Imu.
Un primo intervento è stato operato sul comma 756 dell’articolo 1 della legge 160/2019, secondo cui, dal 2021, le amministrazioni locali possono diversificare le aliquote Imu soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con decreto ministeriale (Economia e finanze). È stato ora precisato che eventuali modifiche o integrazioni di tali fattispecie sono possibili esclusivamente con un altro decreto Mef.
L’altra novità riguarda il successivo comma 767, in base al quale le aliquote e i regolamenti Imu deliberati dal comune hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. L’omessa pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l’applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Ora, invece, è stato previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019), non più quelle in vigore nell’anno precedente.