Sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 2 ottobre scorso, è pubblicato il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”.
Entrato in vigore il 3 ottobre, il provvedimento persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega (legge n. 111/2023), tra cui: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Riportiamo una sintesi – a cura della rivista online dell'Agenzia delle entrate – delle principali novità introdotte con il Dlgs n. 139/2024.
Autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni
L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, superando l’attuale sistema che prevede la liquidazione della stessa da parte dell’ufficio.
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta viene, pertanto, autoliquidata dal contribuente e versata entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
L’ufficio, successivamente, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti.
Inoltre, non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione.
Trust e altri vincoli di destinazione
La novella normativa stabilisce espressamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.
L’imposta, quindi, si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
La norma consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee di assolvere anticipatamente l’imposta, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.
Registrazione degli atti e autoliquidazione dell’imposta
Una delle novità principali riguarda l’autoliquidazione del Registro. Il nuovo decreto va a sostituire la modalità di liquidazione dell’imposta, da parte dell’ufficio, con l’autoliquidazione operata direttamente dagli obbligati al pagamento.
Inoltre, viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione.
Cessione di azienda
La norma introduce la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Inoltre, la disposizione introduce la previsione, che la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur.
Riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari
Sono state apportate modifiche in merito alle modalità di riscossione dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari, recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi.
Nello specifico, la novella normativa prevede che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate registri il provvedimento a prescindere dal pagamento dell’imposta.
L’Agenzia procede, quindi, alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo e, solo in un secondo momento, in via sussidiaria, nei confronti delle altre parti in causa o del creditore, qualora il tentativo di riscossione nei confronti del debitore sia risultato infruttuoso.
Rendite vitalizie e usufrutto
Modificata la disciplina in tema di rendite vitalizie e usufrutto, al fine di evitare le distorsioni del meccanismo di determinazione della base imponibile, conseguenti alle oscillazioni del saggio legale di interesse, in materia di determinazione del valore delle rendite e delle pensioni.
Imposta di bollo
La novella normativa prevede che per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del Tur, l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto.
Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, è possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.
La dichiarazione dell’imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento (articolo 37, comma 1, Dpr n. 642/1972).
Aggiornamento delle intestazioni catastali
Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, semplificando i relativi adempimenti tributari.
In particolare, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di voltura da parte dei soggetti ai quali il diritto si ricongiunge, ma è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.
Decorrenza dal 1° gennaio 2025
Le descritte disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Le stesse si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.