“Con l’articolo 1, comma 46, della legge di bilancio 2024 viene disposta una proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024”. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate al paragrafo 1.2. della nuova circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024.
“La disciplina agevolata in oggetto, inizialmente prevista per il solo anno 2023, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in deroga a quanto disposto dal n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che esclude esplicitamente il pellet dall’ambito di applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento, prevista per la legna da ardere.
Dal 1° marzo 2024, pertanto, la cessione di pellet di legno, di cui al suindicato n. 98), tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento”, precisa l'AdE.
La circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024
La citata circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 fornisce le istruzioni operative in merito alle principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di bilancio 2024”), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”).
La legge di bilancio 2024 introduce, in particolare, all’articolo 1, commi 45, 46, 77 e 93, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto.
Nella circolare si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito all’innalzamento, previsto all’articolo 1, comma 91, lettera b), della legge di bilancio 2024, dell’aliquota dell’imposta di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Imposta di registro
Il decreto Anticipi prevede, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.
Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro
Si illustra, altresì, la portata delle novità introdotte con l’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Per una sistematica trattazione degli argomenti, le previsioni normative in commento sono state suddivise, nelle relative aree tematiche, sulla base del contenuto che le caratterizza.
L’illustrazione di tali disposizioni tiene conto, fra l’altro, della documentazione parlamentare, con particolare riguardo alle relazioni e ai dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.