Due coniugi hanno la residenza anagrafica in immobili diversi che si trovano in Comuni diversi. Ho letto che da quest’anno possono scegliere su quale dei due usufruire dell’esenzione dell’Imu per abitazione principale. È così?
risponde Fisco Oggi
Il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto per il pagamento dell’imposta municipale propria (Imu), salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. L’abitazione principale è individuata nell’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021, che ha modificato l’articolo 1 - comma 741 - della legge n. 160/2019, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, sia che questi si trovino nello stesso Comune che in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
Con la modifica normativa, in sostanza, il caso della residenza dei coniugi in immobili situati in Comuni diversi è stato equiparato a quello della residenza separata ma nell’ambito dello stesso Comune.
Si consiglia, ad ogni modo, di consultare le delibere dei Comuni in cui si trovano gli immobili, anche per verificare le modalità di presentazione della dichiarazione Imu che dovrà essere trasmessa per comunicare la scelta dell’immobile agevolato.