Con la sentenza n. 414/2015 depositata il 24 luglio, la Commissione tributaria provinciale di Varese ha confermato la non tassabilità autonoma delle aree pertinenziali, ai fini dell'Ici e poi dell'Imu.
La Ctp di Varese, dopo aver ricordato che “esula dalla potestà regolamentare degli enti locali l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili”, richiama, tra l'altro, la sentenza n. 15739/2007 della Corte di Cassazione, nella quale si ricorda che “in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato...”.
“Le stesse regole – osserva la Ctp di Varese – valgono per l'IMU: infatti, nulla cambia con la disciplina della nuova imposta locale rispetto all'ICI, atteso che anche per l'IMU vengono richiamate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992”.
Quando si tratta di pertinenza di un fabbricato, non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto, e il rapporto pertinenziale deve emergere dallo stato dei luoghi.
La Ctp aggiunge inoltre che “l'intassabilità del bene deve essere riconosciuta, anche in assenza di esposizione nella dichiarazione iniziale, da parte del contribuente”.