Normativa

IMU: nuova sentenza della Corte costituzionale sull'obbligo di pagamento

Anche gli immobili dell’impresa destinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva, perché quel che rileva ai fini dell’obbligo del pagamento dell’IMU è l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio

venerdì 18 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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Il pagamento dell’IMU è dovuto anche per la sola possibilità di avvalersi dell’immobile. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza numero 49 depositata il 17 aprile 2025, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, numero 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Rileva l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale

La Corte ha affermato che anche gli immobili dell’impresa destinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva perché quel che rileva ai fini dell’obbligo del pagamento dell’IMU è l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore.

L’imprenditore può difatti decidere autonomamente e liberamente la destinazione di tali beni e mantenerne il possesso entro la sua sfera di controllo.

La Corte ha infatti chiarito che l’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare, avente come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale, e che un immobile non costituisce un valido indice di capacità contributiva solo se sia inutilizzabile nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso, come è stato deciso nella sentenza n. 60 del 2024, che ha dichiarato incostituzionale la disciplina dell’IMU nella parte in cui non prevede che non siano soggetti a tale imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

Spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere non solo in ordine all’an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali (sentenza n. 72 del 2018) secondo un criterio che concili, nel corso degli anni, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva.

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