Fisco

Imu, il saldo entro il 18 dicembre. Esenzione per gli immobili occupati abusivamente

L’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria. Confedilizia chiede che l'esenzione sia estesa a ogni ipotesi di occupazione senza titolo, come in caso di locazione

mercoledì 13 dicembre 2023 - Alessandro Giraudi

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Entro il 18 dicembre prossimo i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU. In proposito, con un comunicato il Ministero dell'Economia e delle Finanze fa presente che “l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024”.

Ricordiamo che quest'anno il termine per pagare la seconda rata, con l’eventuale conguaglio, dell’Imu dovuta per il 2023 è slittato al 18 dicembre in quanto la scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Esenzioni

La rivista online dell'Agenzia delle entrate consiglia di verificare se il bene in questione non rientri tra le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina e cioè tra gli immobili:

- appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973)
- destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze
- di proprietà della Santa sede s nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
- posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993
- situati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dallo scorso anno sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice.

Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

Da quest’anno, come previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 81, legge n. 197/2022), l’imposta municipale propria non è più dovuta per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria e ne sia stato informato il comune competente secondo le modalità da stabilire con un decreto Mef.
Restano esenti, inoltre, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023: i fabbricati situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia; nelle zone delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessate dal sisma del 2012; nelle località delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Agevolazioni

L’imposta municipale è applicata in misura ridotta, tra l'altro, per:

- le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori a utilizzazione agrosilvo-pastorale. L’agevolazione consiste nell’esenzione per il soggetto passivo, che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e nella tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (risoluzione n. 2/Df del 10 marzo 2020)
- i fabbricati di interesse storico o artistico, la cui base imponibile è ridotta del 50 per cento
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento
- le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, in tal caso e a determinate condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% fatta eccezione per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- le abitazioni locate a canone concordato. In tal caso l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

Confedilizia: l’esenzione va estesa a ogni ipotesi di occupazione senza titolo

Confedilizia sottolinea come dal 2012, anno dell'istituzione dell'Imu da parte del Governo Monti, questa imposta abbia pesato su individui, famiglie e imprese per ben 270 miliardi di euro. Se fosse rimasta l’ICI, nello stesso periodo di tempo si sarebbero pagati 160 miliardi in meno.

“L’IMU è una patrimoniale e, come tutte le patrimoniali, è progressivamente espropriativa del bene colpito: non bisogna farci l’abitudine”, ha dichiarato il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. “L’eliminazione dell’imposta per gli immobili occupati abusivamente a seguito di reati – ha aggiunto – è l’affermazione di un principio di civiltà. Ma ora l’esenzione va estesa a ogni ipotesi di occupazione senza titolo dell’immobile, come in caso di locazione. E poi deve iniziare un’opera di graduale riduzione del carico di questo macigno fiscale che grava sul risparmio degli italiani”.

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