Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI.
Il Dipartimento delle Finanze del Mef ricorda che per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la prima rata dell’IMU e della TASI in scadenza il 16 giugno 2016 “deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016”.
Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il Mef ricorda inoltre che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO. Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.
ESCLUSIONE DALLA TASI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Il Dipartimento delle Finanze ricorda anche le due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016. La prima consiste nell'esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all’IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:
- sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.
La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l’IMU, per cui il versamento della TASI - a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - non è dovuto anche per tali ipotesi:
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI AGRICOLI. La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:
- ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.