La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante “misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”.
Il provvedimento da ieri legge – spiega il dossier della Camera - modifica i criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani agricoli ricadenti in aree montane e di collina in senso meno restrittivo. In particolare, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:
a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani trasmesso all'Istat e poi pubblicato dal medesimo Istituto;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001;
c) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto - dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT.
E' necessario che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola. Lo ha ribadito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF, nella quale chiarisce anche che l'aliquota base dello 0,76% è sempre applicabile, salvo che i comuni abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni agricoli.
ELENCO ISTAT DEI COMUNI. Il riferimento per l'esenzione è dunque l'elenco dei comuni predisposto dall'Istat e, relativamente ai terreni agricoli parzialmente montani, è richiesta la conduzione, anche in comodato ed in affitto.
ESENZIONE TOTALE PER 3.450 COMUNI. Rispetto al precedente sistema più restrittivo (per il quale erano esenti circa 1.500 Comuni), i comuni a esenzione totale sono oltre 3.450, mentre l'esenzione è parziale per circa 650 Comuni.
DETRAZIONE DI 200 EURO PER I TERRENI NEI COMUNI DELLA COLLINA SVANTAGGIATA. A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cd. collina svantaggiata, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spetta una detrazione di 200 euro. Nell'ipotesi in cui nel relativo elenco allegato al provvedimento, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare. Il totale dei comuni elencati nell'Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta annotazione parzialmente delimitato (PD).
DECORRENZA DEI NUOVI CRITERI. I nuovi criteri di esenzione si applicano a decorrere dall'anno 2015, nonché anche all'anno 2014, ma, in tal caso, l'IMU non è dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al D.M. 28 novembre 2014.
Inoltre, rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina, come definite dal D.M. 28 novembre 2014.
MORATORIA FINO AL 31 MARZO PER CHI NON HA PAGATO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015. Rispetto al termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, fissato dal decreto-legge al 10 febbraio 2015, è stata introdotta una moratoria fino al 31 marzo per coloro che non hanno pagato entro il 10 febbraio: in ragione della violazione dello Statuto del diritto del contribuente e della confusione oggettiva che si era generata, tali soggetti potranno versare l'imposta dovuta fino al 31 marzo senza applicazione di interessi e di sanzioni.
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