Un contribuente intende cedere all’unico figlio la nuda proprietà dell’immobile di cui è proprietario, riservandosi però la titolarità dell’usufrutto.
Alla luce del fatto che è prevista a breve l’esecuzione di lavori di recupero della facciata dell’immobile (costituito in condominio) chi è che avrà il diritto di usufruire delle detrazioni fiscali per i lavori?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La detrazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo prevista dall'articolo 16-bis TUIR spetta al soggetto che ha materialmente sostenuto la relativa spesa. Per usufruire dell’agevolazione fiscale di cui al quesito posto, relativa ai lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale è necessario che il contribuente disponga della ricevuta dell’amministratore che indichi chi ha effettivamente sostenuto le spese ed in che misura.
Detto questo va poi tenuto in considerazione il fatto che in linea di principio nel caso in cui ci si trovi in presenza della fattispecie costituita dalla nuda proprietà e dell’usufrutto i lavori straordinari sono a carico del nudo proprietario così come viene previsto dall’articolo 1005 del Codice civile secondo il quale le spese causate dalla necessità di effettuare riparazioni a carattere straordinario sono a carico del proprietario, e per riparazioni straordinarie si intendono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta concetto questo che sostanzialmente coincide con la definizione di "manutenzione straordinaria" data dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) secondo cui per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso" (lettera così modificata dall’articolo 17, comma 1, lettera a) della Legge n. 164 del 2014).