Rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. È questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall’Anac di fronte all’ingente flusso di denaro in arrivo dall’Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia. Il Piano, dal 24 giugno in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Pnrr e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.
SUPPORTO AI RESPONSABILI ANTICORRUZIONE. Il Pna è articolato in due Parti. La parte generale rappresenta un supporto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct) e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del Piao relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Anac indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). Occorrono, si legge nel Pna, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.
PANTOUFLAGE. La parte generale contiene anche un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage: l’Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa delle norme laconiche. Per questo Anac offre chiarimenti e soluzioni operative da inserire nei Piani, fermo restando che, per quanto riguarda l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità, ci sarà uno specifico regolamento.
IL PNRR E I CONTRATTI PUBBLICI. La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso Pnrr dedica cruciali riforme. L’Autorità mette in luce i numerosi interventi di deroga e di semplificazione del codice appalti con cui il governo ha voluto incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative del Covid. Nell’ambito di questa legislazione “speciale”, secondo Anac complessa e non sempre chiara, il Pna offre alle stazioni appaltanti un aiuto nell’individuazione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza agili e utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione e corruzione.
I COMMISSARI STRAORDINARI PER LE GRANDI OPERE. La parte speciale contiene anche un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel Pnrr. La possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore e l’attribuzione di fondi pubblici cospicui, secondo Anac, può amplificare il rischio corruzione. Per presidiare l’attività dei Commissari quindi fondamentale è l’individuazione di un soggetto che ricopra il ruolo di Rpct che, a differenza di quanto previsto dall’aggiornamento 2017 al Pna, oggi secondo l’Autorità non può essere lo stesso commissario: ciò darebbe luogo ad un forte accentramento di funzioni in capo a uno stesso soggetto, compromettendo l’autonomia e l’indipendenza del Responsabile con il rischio che si crei una situazione di conflitto di interessi.
L’Autorità suggerisce nel Pna due opzioni: che nelle gestioni commissariali il Rpct sia nominato dal Commissario straordinario nella figura di un alto dirigente della struttura commissariale. Se non è possibile la prima opzione, previa adeguata motivazione, l’incarico di Rpct può essere svolto dallo stesso Commissario straordinario, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In questo caso, però, l’adozione del Piano Anticorruzione spetterebbe al Ministro delle Infrastrutture, proprio in quanto vertice dell’organo di indirizzo.
CONCLUSIONI. Sia nella parte generale del Pna che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, agli Rpct e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di undici specifici allegati che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.
L’invio dei contributi sarà possibile entro il 15 settembre 2022.
https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2022-2024-schema-in-consultazione