Ai sensi del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32- art.10, comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 1999 i serbatoi di GPL devono essere sottoposti a visita annuale da parte delle aziende distributrici di combustibile.
La visita consiste in un esame visivo, nella verifica degli accessori di sicurezza e di controllo, e dei relativi sistemi di protezione previsti dalle normative tecniche di riferimento. Qualora tutti i controlli abbiano dato esito positivo, la visita si conclude con la certificazione del regolare stato di conservazione del serbatoio e dei suoi accessori di sicurezza, tramite sottoscrizione dell'apposito modulo di "Certificazione di manutenzione".
Tale certificazione, qualora rilasciata dall'Azienda distributrice, deve essere firmata dall' addetto al controllo che puo essere il titolare dell'Azienda o una persona specificatamente incaricata dall'Azienda stessa, purché in possesso di un'adeguata qualificazione tecnica. L'addetto al controllo può coincidere anche con l'autista dell'autocisterna che provvede al rifornimento del serbatoio, poichè tale soggetto per poter svolgere la professione deve prima essere stato appositamente addestrato, ai sensi di quanto previsto al punto 17 del Titolo IV della Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, allegata al DM 14 maggio 2004.
Preme sottolineare che le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni delle vecchie lire. Inoltre gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dal DM 37/2008, anzichè alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.
In allegato il modulo per la Certificazione di manutenzione