È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di ieri 17 maggio il Decreto Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 maggio.
SUPERBONUS 110% UNIFAMILIARI E CESSIONE DEL CREDITO. In vigore da oggi 18 maggio, questo decreto-legge – clicca qui - introduce con l'articolo 14 modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici:
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
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